Comune di Teolo
Servizi

Agibilità di un fabbricato

Segnalazione certificata di agibilità

A partire dall' 11 dicembre 2016 il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione Certificata di Agibilità per l'’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25.11.2016 SCIA 2 che, all'art. 3, apporta rilevanti modifiche al testo unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001, tra le quali importanti innovazioni in tema di agibilità degli edifici.

In particolare viene cancellata la disciplina sul rilascio del certificato di agibilità che viene sostituita dalla Segnalazione certificata di agibilità che sostituisce ogni altra modalità di acquisizione dell’agibilità per gli edifici (domanda di certificato di agibilità/attestato di agibilità L.98/2013).

Prima dell'invio della segnalazione certificata di agibilità per le nuove costruzioni o interventi che richiedono l’attribuzione di un nuovo toponimo (via e/o numero civico), è necessario recarsi presso l' Ufficio Anagrafe per il completamento e l’aggiornamento dei dati obbligatori e necessari da indicare nella segnalazione certificata di agibilità.

Per l'agibilità relativa a interventi edilizi su immobili aventi destinazione residenziale deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità tramite lo sportello SUE.

Inizio Attività in alternativa  Permesso di Costruire come da stampati pubbicati nel sito istituzionale e relativi allegati.
Pe l'agibilità relativa a interventi edilizi su immobili aventi altre destinazioni: commerciale, direzionale, artigianale, industriale e rurale, l'istanza dovrà essere inoltrata tramite lo sportello SUAP.

PROCEDIMENTO
Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata.

OPERE SOGGETTE ALLA PRESENTAZIONE

  • a) nuove costruzioni; 
  • b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
  • c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

Ma anche: 

  • d) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; 
  • e) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. 

DOVE  SI PRESENTA E MODALITA'
La segnalazione dovrà essere inviata esclusivamente:

tramite lo sportello SUE per immobili aventi destinazione residenziale

-  tramite lo sprotello SUAP per gli immobili aventi altre destinazioni

La segnalazione certificata di agibilita' NON va più in marca da bollo.
La sussistenza del titolo è provata con la ricevuta di consegna della PEC da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione e l'elenco di quanto presentato a corredo della segnalazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
La segnalazione certificata deve essere corredata dalla documentazione indicata nello stampato specifico, in particolare: 

  • a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 art. 24 D.P.. 380/2001; 
  • b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
  • c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82; 
  • d) copia documenti relativi all'aggiornamento catastale; 
  • e) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 a firma delle imprese installatrici (impianto elettrico, idraulico, gas, etc.) che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo, con allegato elenco materiali utilizzati, schema impianto, visura camerale ditta;
  • f) documentazione fotografica interna ed esterna del fabbricato e sistemazione esterna;
  • g) attestato di qualificazione energetica ovvero, nei casi previsti, attestato di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e L. 90/2013;
  • h) copia autorizzazione allo scarico rilasciato dal Comune di Teolo nel caso di assenza di pubblica fognatura oppure attestazione di avvenuto allaciamento alla pubblica fognatura rilasciato da Etra S.p.A.;
  • i) procura speciale nel caso di invio telematico della segnalazione e firma digitale da parte del tecnico abilitato;
  • documentazioni/certificazioni/attestazioni/collaudi ove previsti da norme specifiche/specialistiche di settore cui l’edificio in analisi soggiace.

UTILIZZO DELL'IMMOBILE
L'utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE/PROPRIETARIO E DIRETTORE DEI VALORI
Il committente/proprietario e il direttore dei lavori assumono su di sé la responsabilità delle dichiarazioni rese con la segnalazione certificata di agibilità ai sensi del titolo V del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Qualora dal controllo effettuato dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il committente/proprietario e direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento concretizzatosi sulla base delle dichiarazioni non veritiere ed è soggetto alle Norme Penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ossia:

  • chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000, è punito ai sensi del Codice Penale (art. 483: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; 495: Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; art. 496: False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) e delle leggi speciali in materia;
  • l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
  • le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000 nonché le dichiarazioni rese per conto e nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo (per ragioni connesse allo stato di salute) sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale.

ISTRUTTORIA E CONTROLLI
Il Responsabile del Procedimento provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni/attestazioni/certificazioni allegate alla segnalazione. Provvede, inoltre, ad analizzare la documentazione allegata stabilendone la completezza e l’esaustività o meno e, laddove ritenuto necessario provvede alla effettuazione di un  sopralluogo in sito per la verifica dello stato dei luoghi interessati dalla certificazione di agibilità, concordando preventivamente con il proprietario/committente ed il Direttore dei Lavori la data e l’orario del sopralluogo stesso.

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

Sulle segnalazioni certificate di agibilità saranno effettuati dei controlli a campione, comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

SANZIONI
La mancata presentazione della domanda nel termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).

ONERI
Diritti di segreteria, come da delibera di giunta comunale pubblicata, da versare:

  1. presso Poste Italiane con bollettino di conto corrente postale n. 11226354 intestato a "Comune di Teolo - Servizio Tesoreria" con precisato nella causale gli eventuali importi suddivisi per singola voce;
  2. presso qualsiasi filiale della Banca Cassa di Risparmio del Veneto precisando nella causale gli eventuali gli eventuali importi suddivisi per singola voce;
  3. mediante bonifico bancario - codice IBAN  nr.  IT26S062251218606700007662E, (Cassa di Risparmio del Veneto - filiale di via Jappelli - Padova) precisando nella causale gli eventuali importi suddivisi per singola voce;
  4. presso Ufficio Ragioneria del comune di Teolo (2° piano palazzo comunale) con pagamento solo mezzo POS, precisando gli eventuali importi suddivisi per singola voce;

AGIBILITA' PARZIALE
La segnalazione certificata può essere presentata anche per agibilità parziali, che riguardino:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purchè funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, che sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e completate le parti comunie le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale;

In entrambi i casi l’accesso alle unità immobiliari dichiarate agibili dovrà avvenire in piena sicurezza senza commistioni con la parte ancora adibita a cantiere.

EDIFICI NON RESIDENZIALI
In questo caso utilizzare la piattaforma Impresainungiorno.gov.it

DOVE RIVOLGERSI
Presso la sede del comune di Teolo, via Euganea Treponti 34
1° piano - Ufficio Edilizia Privata
Nucleo tecnico: Baratto Renzo - tel. 049.9998537
Per informazioni e/o verifica preliminare della documentazione da allegare all'istanza, il nucleo tecnico riceve, il martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30. In caso di disamina di documentazione richiesta precedentemente, il tecnico appone sul frontespizio della stessa documentazione un visto ai fini della presentazione al Protocollo Edilizio. Il documento, privo di tale visto, non può essere ritirato dagli addetti al protocollo.

Normativa di riferimento

  • Norme nazionali Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 
  • Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n. 311. 
  • DPR 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
  • Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 
  • Legge 9 gennaio 1991 n. 10, Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i. 
  • Legge 26 marzo 1990 n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti. 
  • Legge 9 gennaio 1989 n. 13, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. 
  • Legge 28 febbraio 1985 n. 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. 
  • Legge 5 novembre 1971 n. 1086, Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Riferimenti legislativi (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

Art. 24 (L) - Agibilità
(articolo così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti Interventi: 

  • a) nuove costruzioni; 
  • b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
  • c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione: 

  • a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1; 
  • b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori; 
  • c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82; 
  • d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale; 
  • e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

Chi contattare all'interno dell'ufficio:
Sabrina Carraro  
Silvia Stevanin  

Telefono:
 049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518

 049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518

Responsabile:
Claudio Franchin  
Referente amministrazione:
Valentino Turetta