Comune di Teolo
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Richiedere la carta di identità

E' un documento di riconoscimento rilasciabile a tutti i cittadini  già dalla nascita. Per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l'espatrio.

La validità della carta di identità  varia a seconda dell'età del titolare:

  • minori di 3 anni - triennale
  • dai 3 ai 18 anni - quinquennale
  • maggiori di 18 anni - decennale.

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

Questo Comune rilascia la Carta d'Identità Elettronica previo appuntamento da fissare telefonicamente allo 0499998524.

Il documento cartaceo potrà essere rilasciato solo in caso di comprovata urgenza per motivi di viaggio.

Per il rilascio occorre presentare:

  • 1 foto tessera a colori che riproduca il soggetto a mezzo busto, non di profilo e con gli occhi ben visibili e senza copricapo (ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l'uso);

Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato.

  • la tessera sanitaria;
  • la precedente carta d'identità ovvero, in caso di furto o smarrimento, la relativa denuncia effettuata presso le Forze dell'Ordine;

In caso di smarrimento o furto deve essere presentato  un  altro valido documento di riconoscimento  (es. patente o passaporto) o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato. In caso di 1°emissione, per cittadino minore, i due testimoni possono essere i genitori.

  1. per i cittadini non italiani residenti, un documento valido per l'espatrio rilasciato dal paese di origine  ed eventualmente il permesso di soggiorno in corso di validità;
  2. il pagamento di  € 22,00  mediante modalità online PagoPA disponibile sul sito del Comune di Teolo: https://www.comune.teolo.pd.it/servizi/mypay-pagamenti-elettronici/

All'atto del rilascio alla persona maggiorenne sarà richiesto di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell'assenso all'espatrio dell'altro genitore.

I cittadini italiani  residenti all'estero e iscritti all'AIRE, possono richiedere la carta di identità sia presso questa anagrafe sia presso le sedi consolari.

Per il rilascio della carta di identità a minori è necessario:

  • la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. 
  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)
  • l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile in coda alla presente,  unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

ATTENZIONE: il decreto legge 1/2012 prevede che i minori di 14 anni possano espatriare purchè viaggino:

  • con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
  • senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

In alcuni casi sarà rilasciato un documento non valido per l'espatrio:

  • ai minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
  • ai cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio
  • Ai cittadini non italiani che potranno recarsi all'estero solo con documenti rilasciati dal paese di origine.

Normativa di riferimento

  • Deliberazione Giunta Comunale n.108 in data 12/10/2017 avente per oggetto: quantificazione dei diritti fissi e di segreteria da applicare in sede di rilascio della carta d'identità elettronica.
  • Deliberazione Giunta Comunale n. 114 in data 15/11/2018 avente per oggetto: C.I.E: quantificazione diritti fissi e di segreteria. Abrogazione delibera di Giunta Comunale n. 108 del 12/10/2017.
  • DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 "Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico, a norma dell’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Art. 1"
  • DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale. Art. 64, Art. 65"
  • DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Art. 7 vicies-ter, Art. 7 vicies-quater"
  • DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni atte garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del servizio sanitario nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. Art. 10" 
  • DECRETO 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettronica"  
  • DECRETO 25 maggio 2016 "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"
  • Legge 21 novembre 1967, n.1185 e successive modificazioni e integrazioni
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n.635 (reg. esecuzione Tulps)
  • Regio decreto 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), art.3

Chi contattare all'interno dell'ufficio:
Gloria Balbo  
Marina Scarabottolo  
Roberta Valdisolo  

Telefono:
 0499998524

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Responsabile:
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