Comune di Teolo
Servizi

Impianti solari e fotovoltaici

Comunicazione obbligatoria attività edilizia libera fonti rinnovabili

La comunicazione può essere utilizzata solo qualora l'installazione avvenga con tipologia aderente od integrata alla copertura, senza eccedere dalla copertura stessa e senza limiti di potenza. In alternativa dovrà essere presentato il modulo previsto per il PAS - Procedimento Amministrativo Semplificato. La comunicazione dovrà essere presentata al protocollo comunale completa di tutti i documenti indicati nello stampato, compreso, se area vincolata paesaggisticamente, dell'autorizzazione paesaggistica.

Ai fini della validità della comunicazione stessa e per poter valutare l'intervento per il rilascio di dichiarazione attestante che la comunicazione preventiva presentata costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto come richiesto dal D.M. 5/5/2011 allegato 3A punto C, pubblicato in G.U. 12/5/2011 n. 109, la comunicazione deve essere completa di estratto di mappa e di piano regolatore, elaborato grafico sottoscritto dal richiedente e tecnico progettista, con riportata la pianta e prospetti di progetto con posizionamento e numero di pannelli da installare con potenza complessiva e sezione con precisa indicazione se i pannelli sono integrati oppure aderenti alla copertura, idonea documentazione fotografica a colori di tutte le facciate dell'immobile e in caso di area vincolata, autorizzazione paesaggistica.

E' obbligatorio presentare con la comunicazione l'Allegato C alla Dgr n. 827 del 15 maggio 2012, debitamente compilato e firmato con le coordinate Gauss-Boaga fuso Ovest espresse in metri.

PAS - Procedura amministrativa semplificata

La procedura prevista dal DLgs n. 28 del 2011 e recepita con DGR n. 1270 del 2011, è similare a quella della DIA (denuncia di inizio attività). 

La pratica dovrà essere presentata al protocollo comunale completa di tutti i documenti, elaborati grafici, autorizzazione paesaggistica etc. come da elenco riportato nello stampato stesso. 
La pratica acquisirà validità trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo se completa di tutto e nel caso non venga sospesa nei succitati termini.

Obbligo di accatastamento

Nella nota prot. 31892 del 22 giugno 2012 relativa agli accertamenti degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, l'Agenzia del Territorio chiarisce per quali impianti fotovoltaici sussista l'obbligo di accatastamento.

Nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate sia di quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, tale obbligo non sussiste, in quanto non considerate unità immobiliari autonome essendo assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili. In questo caso rimane comunque l'obbligo di procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, nel caso lo stesso ne incrementi il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale (circolare Agenzia territorio n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Nel caso in cui sorga la necessità, per finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l'installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni immobiliari componenti l'unità secondo le previsioni richiamate al paragrafo 3.3 della circolare Agenzia territorio n. 4 del 29 ottobre 2009.

Sono previsti casi per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione al catasto, ovvero nei casi in cui sussista almeno una delle seguenti condizioni: 

  • la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
  • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; 
  • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28. 

Normativa nazionale fonti rinnovabili

  • Linee guida DM 10 09 2010
  • D. Lgs. n. 28 del 3 Marzo 2011

Normativa regionale fonti rinnovabili

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