La comunicazione di fine lavori dovrà essere presentata per pratiche edilizie (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attivià, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) dove le opere realizzate non hanno comportato modifiche ai parametri previsti all'art. 24 comma 1 e 2 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. dove sussiste l'obbligo di presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità.
Le opere soggette a semplice comunicazione di fine lavoro sono, ad esempio:
- modifiche alle forometrie dei prospetti;
- modifiche interne di manutenzione straordinaria che non hanno portato a opere consistenti di ristrutturazione;
- realizzazione di portici, tettoie e pensiline;
- modifiche alla sistemazione esterna;
- realizzazione o modifiche alle recinzioni e passi carrai/pedonali;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in genere.
La comunicazione di fine lavori dorà essere presentata a chiusura della pratica edilizia alla quale fa riferimento, e alla stessa dovranno essere allegati i documenti indicati nello stampato, come aggiornamento catastale, documentazione fotografica, dichiarazione di conformità impianti elettrico e/o idro-sanitario (con allegato schema impianto e relazione material utilizzati) e ogni altri documenti in relazione al tipo di intervento edilizio.
Lo stampato della comunicazione di fine lavori è riferito alla tipologia di titolo edilizio (Permesso di Costruire, Segnalazione Certificata di Inizio Attivià, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
La comunicazione di fine lavori deve essere presentata nei 3 anni di validità del titolo edilizio salvo proroghe motivate o ulteriori titoli edilizi per l'ultimazione delle opere.
Allegati
Sabrina Carraro
Silvia Stevanin
Telefono:
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Claudio Franchin