La Legge
Regionale 20 agosto 1987, n. 44, "Disciplina del fondo per le opere di
urbanizzazione", prevede che una quota dei proventi derivanti dagli oneri
di urbanizzazione secondaria sia annualmente riservata dai Comuni per
finanziare interventi relativi alle chiese e agli altri edifici religiosi, per
cui, in vista della ripartizione dei contributi in oggetto per il corrente anno
che sarà proposta al Consiglio Comunale, ed al fine della corretta compilazione
delle relative richieste, ricordo che la Giunta Regionale, con deliberazione n.
2438 del 1/08/2006, ha stabilito nuovi criteri e modalità per la presentazione
delle domande e per l’assegnazione dei contributi comunali e regionali
destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi.
EDIFICI AMMESSI AL CONTRIBUTO:
1. “edifici per il culto”, s’intendono quelli nei cui locali, in via
istituzionale, vengono svolte le funzioni religiose dei fedeli. A titolo di
esempio, in tale categoria rientrano le chiese, le cappelle o analoghi edifici
preposti alle celebrazioni delle confessioni religiose.
2. “edifici destinati allo svolgimento di attività senza scopo di lucro
funzionalmente connessi alla pratica del culto”, si intendono quelli nei cui
locali, ancorché non si tengano funzioni religiose, sono comunque svolte, in
via prevalente, attività connesse alla pratica religiosa e da ritenersi alla
stessa complementari. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali edifici
possono essere destinati all’alloggio del sacerdote, agli uffici parrocchiali,
allo svolgimento dell’attività pastorale. Rientrano in tale categoria le
canoniche, gli oratori, i patronati ecc… La connessione dell’attività svolta
alla pratica di culto deve risultare non solo da un collegamento funzionale, ma
anche dal fatto che tali attività sono svolte negli spazi adiacenti a chiese o
comunque all’interno di un perimetro destinato alle Istituzioni religiose.
3. “edicole di testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del Veneto”
(art. 3, comma 1, legge cit.).
EDIFICI NON
AMMESSI AL CONTRIBUTO:
edifici nei cui locali siano svolte attività, ancorché gestite da Enti
religiosi, che non risultino connesse alla pratica del culto, come ad esempio,
gli edifici destinati a scuole private di ogni genere, gli impianti sportivi, i
cinema, i convitti, i pensionati, gli edifici destinati all’alloggio o dove
comunque risulti svolta un’attività a scopo di lucro.
INTERVENTI AMMESSI:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro conservativo
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
- installazione di sistemi di sicurezza e antifurto
INTERVENTI NON AMMESSI:
Non sono ammessi gli interventi già terminati alla data di presentazione della
richiesta di contributo (31 ottobre c.a.)
PRESENTAZIONE ISTANZE PER L'ANNO IN CORSO
Si sottolinea che le richieste di contributo dovranno pervenire al protocollo
comunale entro e non oltre il 31 ottobre del corrente anno, così come
previsto dall’art. 2 comma 1 della L.R. 20 agosto 1987, n. 44 e DGRV n. 2438
del 01/08/2006, come da allegato modello regionale D.1 (disponibile a fondo
pagina con altri modelli), corredata di tutta la documentazione richiamata sul
modello stesso ed in particolare:
Elaborati progettuali, predisposti da tecnico abilitato, costituti da:
1. - relazione tecnica illustrativa degli interventi;
2. - elaborati grafici (stato di fatto e di progetto);
3. - documentazione fotografica;
4. - preventivo di spesa, ovvero computo metrico estimativo dei lavori,
comprensivo degli eventuali costi di acquisizione delle aree e della
progettazione;
5. - indicazione priorità; da fornire utilizzando il Modello D.4
(disponibile a fondo pagina) nel caso in cui siano formulate da parte del
medesimo richiedente una pluralità di domande di contributo. L’indicazione
delle priorità va altresì compilata a cura delle Diocesi o Vicariati,
utilizzando lo stesso modello, nel caso di richieste di contributo da parte di
Enti religiosi cattolici facenti parte della medesima Diocesi/Vicariato. A tale
scopo il Comune trasmette a ciascuna Diocesi/Vicariato l’elenco delle domande
di rispettiva competenza presentate. Delle indicazioni di priorità pervenute,
il Comune tiene conto in sede di assegnazione del fondo;
6. - eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga di
trasmettere per una corretta valutazione da parte dell’autorità comunale.
Si ricorda che i contributi possono essere concessi anche per interventi già
iniziati, purché non risultino terminati (comprovati anche dalla/e fattura/e di
pagamento) alla data di prima presentazione della richiesta di contributo al
Comune, ovvero al 31 ottobre dell'anno di presentazione.
PARROCCHIE AMMESSE AL CONTRIBUTO
Con Delibera di Consiglio Comunale, approvata nella seduta di convalida
del bilancio, nell'anno successivo alla domanda, viene indicato un elenco
delle parrocchie ammesse al contributo.
FINE LAVORI E RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO
Al termine dei lavori dovranno essere presentati, debitamente compilati, i
modelli D.8 - Schema certificato di regolare esecuzione e D.10 - Richiesta
(disponibili a fondo pagina), con allegati:
- rendicontazione e copia fatture di pagamento relative ai lavori eseguiti
(data posteriore alla data di presentazione della domanda al protocollo
comunale)
- indicazione del numero di conto corrente bancario al fine di poter
eseguire il bonifico relativo agli importi spettanti.
PER LE PARROCCHIE AMMESSE AL CONTRIBUTO, LO STESSO VERRA' EROGATO NELL'ANNO SUCCESSIVO.
La modulistica da presentare è presente nella sezione "Modulistica" o cliccando sul seguente link:
Modulistica contributo annuale edifici di culto
Oltre agli interventi a carico dei Comuni, la L.R. 44/87 prevede anche la concessione di contributi regionali, da erogare, di norma, sulla base delle domande e dei progetti presentati al Comune e che questo ha trasmesso alla Regione.
Con provvedimento n. 2438 dell'1 agosto 2006, (B.U.R.V. n. 73 del 18/08/2006), la Giunta Regionale ha approvato nuovi criteri e modalità per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi comunali e regionali destinati alle chiese e agli altri edifici religiosi, di cui alla L.R. 20 agosto 1987, n. 44, i cui contenuti sono riportati negli allegati al bando (allegati A-B-C e D reperibili nel sito della Regione Veneto al seguente link: http://www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi/EDIFICI+CULTO.htm). Detti criteri e modalità sono stati modificati con provvedimento n. 571 del 2/03/2010.
L’ambito degli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo regionale è diverso da quello degli interventi comunali, infatti, la Regione concede contributi per immobili adibiti al culto e relativi beni mobili, per le attività di:
- manutenzione straordinaria
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
- installazione di sistemi di sicurezza e antifurto
Qualora il Comune non provveda, ai sensi di quanto previsto al punto B.6 dell’Allegato B, a trasmettere alla Regione, nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, ovvero entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, le richieste di finanziamento pervenute, le confessioni religiose possono inoltrarle direttamente alla Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno (art. 3, comma 3 L.R. 44/1987).
Dovrà, inoltre, essere presentata domanda diretta alla Regione, entro il medesimo termine del 31 maggio di ogni anno, anche nel caso di interventi su beni mobili, di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 44/87, o per la realizzazione di sistemi di sicurezza e di antifurto.
Ulteriori informazioni possono essere richiesta direttamente alla struttura regionale competente: Direzione Lavori Pubblici:
Tel. 041/2792290
Fax 041/2792256
E-mail llpp@regione.veneto.it
Si ricorda che i contributi possono essere concessi anche per interventi già iniziati, purché non risultino terminati alla data di prima presentazione della richiesta di contributo alla Regione.
Sabrina Carraro
Silvia Stevanin
Telefono:
049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518
Claudio Franchin