Comune di Teolo
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Comunicare inizio lavori a seguito di ritiro del permesso di costruire

Obbligo presentazione comunicazione inizio lavori a seguito di ritiro del permesso di costruire

Ai fini della validità del Permesso di Costruire, è obbligatorio comunicare l'inizio lavori, con allegata tutta la documentazione prevista, pena la decadenza del permesso stesso, come previsto dal D.P.R. 380/2001, entro 1 anno dalla data di ritiro del permesso di costruire.
Rimangono esclusi dall'obbligo solo i permessi di costruire rilasciati per “varianti in corso d'opera” in quanto l'inizio lavori rimane lo stesso del precedentemente permesso rilasciato.

Presentazione comunicazione
La comunicazione dovrà essere presentata esclusivamente a seguito di ritiro di Permesso di Costruire ai sensi art. 15 del D.P.R. 380/2001, e dovrà essere obbligatoriamente completa di tutti i documenti previsti, ovvero documenti impresa esecutrice, documenti L. 10/91, L. 1086/71 e DGRV 2424/2008.
Dovrà essere presentata entro un anno dalla data di ritiro del Permesso di Costruire pena la decadenza della validità del Permesso stesso.
Trascorsi 3 anni dalla data di inizio lavori comunicata, il permesso di costruire decade per la parte non ultimata.
Entro 15 giorni dal termine dei lavori e comunque entro i 3 anni di validità del Permesso di Costruire dovrà, obbligatoriamente, essere presentata la richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Esecutore dei lavori
In caso di presenza di Impresa esecutrice dei lavori si ricorda obbligatoriamente che:

    1. devono essere presentate entrambe le pagine, debitamente compilate e firmate;
    2. deve essere allegata copia della notifica preliminare con ricevuta;
    3. deve essere allegato il documento di identità del titolare dell'impresa esecutrice dei lavori;

    Nel caso di lavori in economia, dovrà essere allegata alla dichiarazione il documento di identità del titolare del permesso di costruire.

    Adempimenti sicurezza lavori
    In applicazione dell'art. 90 D.Lgs. 81/2008, in caso di affidamento di lavori privati anche a un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, a seguito di presentazione di pratiche edilizie, con il nominativo dell'esecutore delle opere, si deve trasmettere alla amministrazione competente prima dell'inizio dei lavori questa documentazione: 

    • Dichiarazione resa dal committente o dal responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
    • Copia della notifica preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nei casi previsti all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che il cantiere non è soggetto all'obbligo di notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 di tale Decreto Legislativo
    Ai sensi dell'art. 14 - comma sei bis - della Legge 35/2012 il Documento Unico Regolarità Contributiva “D.U.R.C.” non deve essere più prodotto al Comune

    Allo scopo di consentire le verifiche di competenza dei Comuni, unitamente alle due dichiarazioni previste dal D.Lgs. 81/2008, deve anche essere presentata la Dichiarazione resa dal titolare dell'impresa o dal lavoratore autonomo con la quale lo stesso indica i dati indispensabili alla effettuazione delle verifiche ( p.e. partita IVA, cassa edile di appartenenza, ecc ).
    Per la presentazione delle tre dichiarazioni possono essere utilizzati i modelli appositamente predisposti, rammentando che alle autocertificazioni e dichiarazioni sopra elencate deve essere allegata fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

    Nei casi di accertata inosservanza delle disposizioni dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008, l'efficacia del titolo edilizio è sospesa.
    Inoltre, se constatato l'avvio di opere senza la preventiva presentazione della documentazione il Comune di Teolo provvede ad inoltrare segnalazione agli organi competenti in materia di vigilanza sulla sicurezza dei cantieri (Direzione provinciale del lavoro - S.P.I.S.A.L. ULSS 16) per le eventuali autonome valutazioni.
    Gli obblighi che precedono non si applicano in caso di lavori eseguiti in proprio dal richiedente.

    Terre e rocce da scavo

    Il modello 1 relativo alle terre e rocce da scavo, debitamente compilato, dovrà essere presentato al protocollo del comune in allegato alla comunicazione di inizio lavori relativo al Permesso di Costruire e dovrà essere inviato obbligatoriamente all'Arpav.

    Altri adempimenti
    Alla comunicazione di inizio dei lavori dovranno essere allegati, se non già presentati, i seguenti documenti:

    • relazione ed elaborati grafici relativi all'adempimento L. 10/1991 e D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.
    • denuncia opere L. 1087/71: denuncia a firma impresa esecutrice con allegate relazioni di calcolo, elaborati grafici opere in c.a. e nomina ed accettazione collaudatore
    Chi contattare all'interno dell'ufficio:
    Sabrina Carraro  
    Silvia Stevanin  

    Telefono:
     049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518

     049 9998520 - 049 9998521 - 049 9998518

    Responsabile:
    Claudio Franchin  
    Referente amministrazione:
    Valentino Turetta