L’approvazione della riforma cosiddetta “SCIA 2” (Decreto
Legislativo 222 del 25.11.2016) ha comportato un riordino della materia
edilizia, in base al quale l' attività edilizia libera si può
schematizzare come segue:
1) Interventi di edilizia libera per i
quali non deve essere presentata alcuna comunicazione (art. 6, comma 1,
lett. a), b), c) d), e), e-ter, e-qua-ter, e-quinquies del D.P.R.
380/2001):
- a) interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 KW;
- b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola;
- e-ter) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-qua-ter) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies) aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
2)
Interventi di edilizia libera per i quali occorre inviare una
comunicazione di avvio lavori in forma libera (art. 6, comma 1, lett. e
bis):
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
- P.I. - Piano degli Interventi
- P.I. - Varianti puntuali al Piano degli Interventi
- Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso
- Piano di classificazione acustica
- Regolamento edilizio comunale
- Regolamento SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
- Tariffe varie - diritti di segreteria e contributo di costruzione
Sabrina Carraro
Silvia Stevanin
Telefono:
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Claudio Franchin