Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 Aprile 1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE e/o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad inoltrare domanda in carta semplice, non più tardi del mese di Luglio p.v. per iscriversi negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti (artt. 9 e 10):
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte d'Assise
e) licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte d'Assise d'Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12):
a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine congregazione.
Per qualsiasi informazione e presentazione della relativa domanda rivolgersi all'Ufficio Elettorale nell'orario di apertura al pubblico.
Scadenza: luglio 2023
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